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D.P.R. 19/04/2005 n. 170

Art. 148 - Anticipazione

1. Nei casi consentiti dalla legge l'Amministrazione eroga all'appaltatore, entro venti giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282, del codice civile.

2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 149 - Pagamenti in acconto

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Art. 150 - Cessione del corrispettivo d'appalto

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.

3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.

4. L'Amministrazione, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso, l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 151 - Ritardato pagamento

1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge.

2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

3. Nel caso di concessione il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.

4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art. 152 - Penali

1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento per la progettazione in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonchè al suo livello qualitativo.

3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori dei lavori, le penali da applicare sono stabilite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare, dal responsabile del procedimento per la progettazione, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina una penale superiore a quella massima di cui al comma 2, il responsabile del procedimento per l'esecuzione deve avviare le procedure di cui all'articolo 154.

5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione

articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui al presente articolo si applicano ai rispettivi importi.

Art. 153 - Risoluzione dei contratti per reati accertati

1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonchè per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento per l'esecuzione propone, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'eventuale risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 154 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento per l'esecuzione una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento per l'esecuzione il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento per l'esecuzione.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Art. 155 - Inadempimento di contratti per cottimo

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore l'Amministrazione provvede, su proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione, a sciogliere il contratto, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Amministrazione.

Art. 156 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti

1. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 1-ter, della legge.

Art. 157 - Recesso dal contratto e valutazione del decimo

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Qualora il recesso intervenga prima della consegna dei lavori, l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i lavori; da tale data decorrono i termini previsti dagli articoli 225 e seguenti per dare corso alle operazioni di collaudo.

3. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base, al netto degli imprevisti e depurato dal ribasso d'asta, e l'ammontare dei lavori eseguiti.

4. I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

5. L'Amministrazione può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo dì costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione nel termine stabilito in relazione alla consistenza del cantiere ed alle esigenze dell'Amministrazione; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art. 158 - Contratti stipulati all'estero

1. Nei casi in cui i lavori fuori del territorio nazionale, di cui all'articolo 86, siano eseguiti con ditte locali, i contratti sono stipulati conformemente alla legislazione del Paese straniero in cui i lavori sono eseguiti.

2. I contratti di cui al comma 1, sono stipulati con l'ausilio degli addetti militari competenti territorialmente.

Art. 159 - Contratti stipulati da Paesi alleati da eseguire sul territorio nazionale

1. Nei casi in cui il Paese alleato sia autorizzato ad eseguire direttamente lavori sul territorio nazionale, i contratti sono stipulati con le modalità previste dalla normativa italiana.

Art. 160 - Principi generali

1. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 3, 4 e 7, è svolto dagli organi del Genio previsti negli ordinamenti di Forza armata, che sono funzionalmente dipendenti da Geniodife per le attività connesse ai lavori di cui agli articoli 3 e 4.

 

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